PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Funzioni svolte dai laureati in scienze delle attività motorie e sportive e dai diplomati presso gli istituti superiori di educazione fisica).

      1. I laureati in scienze delle attività motorie e sportive, classe di laurea L-22, e i diplomati presso gli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), oltre alle funzioni già previste dalla normativa vigente, svolgono anche funzioni relative:

          a) all'organizzazione e alla pianificazione di particolari attività e stili di vita utili per la prevenzione delle malattie e per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico;

          b) alla prevenzione di vizi posturali;

          c) alla conduzione, alla gestione e alla valutazione di attività del fitness individuali e di gruppo;

          d) alla conduzione, alla gestione e alla valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico.

Art. 2.
(Tutela della salute nell'esercizio delle attività motorie e sportive).

      1. Al fine di garantire la salute dei cittadini, nelle strutture pubbliche e private nelle quali si svolge attività motoria e sportiva è assicurata la presenza obbligatoria di almeno un professionista qualificato, in possesso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive, classe di laurea L-22, o del diploma universitario conseguito presso gli ISEF. Nelle citate strutture, tale professionista svolge funzioni di direttore tecnico responsabile sia dell'applicazione dei programmi svolti, sia del rispetto delle normative antidoping e dell'adeguata diffusione di informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi

 

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all'assunzione di integratori alimentari o di sostanze comunque dirette a migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla legislazione vigente.
      2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 ha l'obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, il possesso dei titoli di studio che costituiscono requisiti per l'esercizio dell'attività ai sensi del medesimo comma 1.
      3. Con propri provvedimenti, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 3.
(Esercizio professionale dei laureati in scienze delle attività motorie preventive e adattate nelle strutture sanitarie).

      1. Ai laureati in possesso della laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67) è riconosciuto il diritto all'esercizio professionale nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle diverse fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità, sia per la prevenzione e il recupero funzionale dei vizi posturali e del recupero motorio post riabilitativo. L'esercizio professionale avviene in interazione e in collaborazione con il personale sanitario, nell'ambito di équipe interprofessionali costituite per programmare e gestire interventi educazionali e rieducativi.
      2. Con propri provvedimenti, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.