1. I laureati in scienze delle attività motorie e sportive, classe di laurea L-22, e i diplomati presso gli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), oltre alle funzioni già previste dalla normativa vigente, svolgono anche funzioni relative:
a) all'organizzazione e alla pianificazione di particolari attività e stili di vita utili per la prevenzione delle malattie e per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico;
b) alla prevenzione di vizi posturali;
c) alla conduzione, alla gestione e alla valutazione di attività del fitness individuali e di gruppo;
d) alla conduzione, alla gestione e alla valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico.
1. Al fine di garantire la salute dei cittadini, nelle strutture pubbliche e private nelle quali si svolge attività motoria e sportiva è assicurata la presenza obbligatoria di almeno un professionista qualificato, in possesso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive, classe di laurea L-22, o del diploma universitario conseguito presso gli ISEF. Nelle citate strutture, tale professionista svolge funzioni di direttore tecnico responsabile sia dell'applicazione dei programmi svolti, sia del rispetto delle normative antidoping e dell'adeguata diffusione di informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi
1. Ai laureati in possesso della laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67) è riconosciuto il diritto all'esercizio professionale nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle diverse fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità, sia per la prevenzione e il recupero funzionale dei vizi posturali e del recupero motorio post riabilitativo. L'esercizio professionale avviene in interazione e in collaborazione con il personale sanitario, nell'ambito di équipe interprofessionali costituite per programmare e gestire interventi educazionali e rieducativi.
2. Con propri provvedimenti, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.